Whistleblowing

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, c.d. “whistleblower”.

Cosa significa whistleblowing e chi può segnalare

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi Vismara e del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio della sua funzione lavorativa.

Possono segnalare condotte illecite:

  • lavoratori subordinati (es. tempo indeterminato, tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, prestazione occasionali);
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato (es. contratti d’opera, avvocati, ingegneri, assistenti sociali);
  • lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (es. fornitori);
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato (es. componente CDA, componente ODV).

Le informazioni sulle violazioni devono sempre riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Quali condotte possono essere segnalate

Le condotte che possono essere segnalate sono molteplici e diverse.

In particolare, possono essere segnalate le violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’Ente, commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda Speciale stessa.

Possono essere segnalati:

Violazioni del diritto nazionale

  1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 1) D.Lgs. 24/2023).
  2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 2) D.Lgs. 24/2023).

Violazioni del diritto dell’UE

  1. Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) D.Lgs. 24/2023).
  2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE  - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) D.Lgs. 24/2023).
  3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) D.Lgs. 24/2023).
  4. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) D.Lgs. 24/2023).

Quali condotte non possono essere segnalate

Sono escluse dall’applicazione della disciplina del “whistleblowing” le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

La riservatezza del segnalante

L’Azienda Speciale ha predisposto canali di segnalazione interni idonei a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Cosa deve contenere la segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiari: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

COME È POSSIBILE SEGNALARE?

  1. Tramite servizio di spedizione postale – mediante posta ordinaria o raccomandata semplice, compilando i moduli (scaricabili al link qui sotto presente sul sito internet e disponibili nella bacheca dell’Azienda Speciale anche in formato cartaceo), predisponendo:
  2. una busta contenente il MODULO 1 (oggetto della segnalazione) scaricato e compilato con le indicazioni necessarie per la completezza della segnalazione e l’eventuale documentazione a corredo;
  3. una busta contenente il MODULO 2 (identità del segnalante) debitamente sottoscritto e la copia di un proprio documento di riconoscimento, nel caso in cui la segnalazione voglia essere effettuata nominativamente. Diversamente, qualora si intenda effettuare una segnalazione anonima, la busta dovrà essere vuota;
  4. una terza busta – contenente al suo interno le due predette buste – sulla quale dovrà essere apposta l’etichetta (scaricabile al link qui sotto) riportante la dicitura “Riservata” ed indirizzata al gestore delle segnalazioni esterno.

Moduli segnalazione

Etichetta per la spedizione

Informativa privacy whistleblwing

  1. Tramite incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, presso il Gestore delle segnalazioni incaricato, Avv. Samanta Mazzola, contattando lo stesso ai seguenti recapiti: via Staurenghi, n. 28 – Varese, Tel: 0332.289697

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITO - WHISTLEBLOWING

NB: se hai subito una ritorsione in seguito a una segnalazione rivolgiti esclusivamente ad ANAC affinché venga garantita la tua riservatezza

 

In allegato la modulistica

ALLEGATI


Ultima modifica: 21/12/2023